sabato, Settembre 21, 2024
Lavoro

Le agenzie lavoro e il contratto di somministrazione

Scopriamo insieme tutti i dettagli di questo particolare rapporto di lavoro, il quale prevede un regolamento personalizzato e il coinvolgimento di tre soggetti distinti.

Il contratto di somministrazione del lavoro è una tipologia di contratto che si differenzia in quanto vede come protagonisti tre diversi soggetti:

  • L’agenzia per il lavoro, la quale svolge il ruolo di somministratore del contratto;
  • Un’azienda o un professionista in cerca di personale da assumere;
  • Il lavoratore, che funge da somministrato, in cerca di occupazione.

Per semplicità possiamo dire che, secondo questo particolare contratto lavorativo stipulato dalle agenzie lavoro, il lavoratore viene assunto e retribuito direttamente dal somministratore, quindi dall’agenzia per il lavoro, per svolgere le proprie attività presso l’utilizzatore, ossia l’azienda.

La differenza sostanziale di questa tipologia contrattuale risiede quindi nel fatto che il lavoratore venga di per sé assunto da un soggetto diverso rispetto a quello che effettivamente beneficerà della prestazione di lavoro.

L’attività di somministrazione del lavoro non può venir svolta da chiunque operi nel settore del mercato del lavoro, bensì solamente dalle cosiddette “agenzie per il lavoro” iscritte in un albo ben preciso, il quale è tenuto dall’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)

Il procedimento di somministrazione può venir avviato per qualsiasi categoria di lavoro subordinato, che sia questa operaio, impiegato, quadro o diligente. Questo è dovuto al fatto che i lavoratori somministrati hanno, nei confronti dell’azienda utilizzatrice, gli stessi doveri dei lavoratori direttamente assunti dalle imprese.

Le tutele del contratto di somministrazione

I lavoratori con contratto di somministrazione dispongono delle medesime tutele rispetto ai lavoratori dipendenti. Infatti, essi hanno diritto ad un trattamento sia economico sia normativo non inferiore rispetto ad un dipendente, in una condizione di pari livello e di parità di mansioni svolte.

Nel concreto quindi vengono retribuite ai lavoratori somministrati le ore effettivamente lavorate, così come le ore di ferie, di permesso, le festività, la malattia, l’infortunio e ogni altro elemento previsto dal CCNL applicato dall’azienda utilizzatrice.

Inoltre, l’agenzia per il lavoro, in quanto somministratrice del contratto, ha l’obbligo di retribuire il lavoratore e di versare i contributi INPS e i premi INAIL nella medesima misura dei lavoratori dipendenti dell’impresa utilizzatrice del contratto.

Due tipologie di contratto di somministrazione

Esistono due varianti distinte di somministrazione: quella a tempo determinato, che ricorda molto il precedente “lavoro interinale” ora non più esistente, e quella a tempo indeterminato, definita anche “staff leasing”.

La somministrazione a tempo determinato segue per molti aspetti la disciplina dei contratti a termine. All’interno di una particolare azienda che riceve lavoro da lavoratori somministrati, questi non possono superare il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di stipulazione.

La durata massima consentita di questa soluzione contrattuale è di 24 mesi complessivi presso la stessa realtà aziendale utilizzatrice. Il rapporto contrattuale esclusivo tra lavoratore e agenzia per il lavoro può prolungarsi fino a 48 mesi, nel caso di somministrazione presso differenti utilizzatori.

Essendo questo contratto per sua natura molto flessibile, molte volte viene scelto dalle aziende sia per valutare le potenzialità e capacità del lavoratore, sia per sostituire per qualche giorno lavoratori assenti per malattie, infortuni o ferie.

Può anche rappresentare un’opportunità per le persone in cerca di un lavoro che sia di breve durata nel caso in cui svolgano altre attività, desiderino prima conoscere più da vicino la realtà aziendale o vogliano accumulare esperienze lavorative preziose per la costruzione di un curriculum ricco ed interessante.

Dall’altro lato, la somministrazione a tempo indeterminato può venir utilizzata in un’azienda con un limite del 20% rispetto al numero di lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza dal 1° gennaio dell’anno di stipulazione del contratto.

Solamente un lavoratore assunto a tempo indeterminato presso l’agenzia per il lavoro può venir somministrato a tempo indeterminato. Riceverà inoltre un’indennità di disponibilità per tutti i periodi nei quali non presta il proprio lavoro presso l’utilizzatore.